CONFERIMENTO DI BENI AD UNA LIMITED: TUTELARE IL PROPRIO PATRIMONIO

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Il Conferimento di Beni in una Società Limited

Il conferimento (di immobili, di una azienda o di rami di essa) è quell'operazione mediante la quale un soggetto (conferente) apporta ad una società (conferitaria), anziché danaro, beni o servizi a titolo di capitale, ricevendo in cambio azioni della società stessa, acquisendone la qualifica di socio

In linea generale può essere conferita ogni entità, sia bene (proprietà) che servizio (prestazione di dare, fare, garanzia...) suscettibile di valutazione economica ed utile al conseguimento dell'oggetto sociale.

Il soggetto beneficiario del conferimento non può che essere una società, mentre il conferente può essere un qualsiasi soggetto giuridico: un'altra società; un ente commerciale, un'associazione, una fondazione; una persona fisica titolare di un'azienda individuale o di più aziende o anche una persona fisica.

Il Conferimento Immobiliare in Società Limited

Il conferimento, in questo caso di un immobile, è dunque, quell'operazione mediante la quale un soggetto (conferente) apporta immobili a titolo di capitale in una società (conferitaria), acquisendone la qualifica di socio, acquistando quote societarie dalla Società conferitaria Non Residente (Limited).

Contenuto dell’atto di conferimento

Nell’atto di conferimento devono essere individuati:

  • Il complesso dei beni materiali e immateriali e dei rapporti giuridici (contratti, crediti e debiti) che compongono il complesso aziendale oggetto di conferimento;

  • La conseguente patrimonializzazione che, per effetto del conferimento, si produce in capo alla società conferitaria;

  • Si dovrebbe comunque trovare evidenza degli elementi identificativi dei partecipanti all'operazione, le risultanze della perizia giurata redatta dall'esperto, in particolare, il valore attribuito all'azienda nel suo complesso, l'individuazione delle attività e delle passività conferite (generalmente effettuata tramite il rinvio a quanto contenuto nella perizia) nonché la data a partire dalla quale il conferimento dispiega efficacia giuridica.

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Finalità

- Il conferimento risulta vantaggioso in termini di segregazione del patrimonio, agevola la successione e protegge i beni conferiti da una possibile aggressione da terzi o creditori;

- La costituzione ex novo di una società, nel caso in cui uno dei soci intenda conferire beni, anziché denaro liquido, e intenda far valutare a terzi l’entità del proprio apporto; la convenienza di effettuare un conferimento può avvenire a seguito di considerazioni di ordine fiscale in relazione a disposizioni agevolative definitive o temporanee che evitano o rinviano nel tempo la tassazione delle plusvalenze insite nell’azienda oggetto di conferimento;

- Può essere un’operazione che prelude a un rafforzamento dell’attività imprenditoriale, anche mediante l’eventuale ingresso di nuovi soci;

- Il conferimento di un ramo d’azienda, con successiva scorporazione, consente di isolare, all’interno di un’azienda con molte attività, un settore in perdita da un settore che invece è in grado di ottenere buoni risultati, al fine di porre il primo in liquidazione e mantenere in vita esclusivamente il settore remunerativo;

- Consente la separazione delle attività dell’azienda enucleando un ramo di attività che il soggetto conferente intende cedere; e consente di far assumere alla società conferente, la qualifica di società holding delle società scorporate;

- Consente di separare le attività immobiliari presenti in azienda dalla gestione tipica d’impresa. Inoltre, il conferimento di diversi rami d’azienda consente di separare diverse attività riducendo le dimensioni e la complessità di gestione con il decentramento di compiti e decisioni;

- Può essere visto come un mezzo per la diversificazione degli investimenti, dal momento che è possibile cedere solo taluni singoli rami aziendali senza dover cedere tutta l’impresa;

- Può essere visto come strumento di passaggio generazionale all’interno dell’azienda al fine di semplificare e razionalizzare l’eventuale divisione dell’azienda tra gli eredi.

 

*Note legali:

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